La legislazione nella compravendita
A volte può capitare di avvicinarsi alla vendita o all'acquisto di oggetti usati con eccessiva disinvoltura e leggerezza. Questo avviene per vari motivi che ora sarebbe troppo lungo elencare.
Le due parti, compratore e venditore, non entrano direttamente in rapporto fra loro, ma lo fanno attraverso un mezzo che a volte può indurre in tentazione, per così dire, dimenticando che i rapporti di compravendita sono tutelati e garantiti dal Codice Civile.
Segnaliamo i principali articoli che sovrintendono ai contratti di compravendita in modo tale da scoraggiare comportamenti scorretti da ambo le parti.
Articolo 1490: Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
In sostanza, è un invito a dichiarare fedelmente vizi e virtù della cosa venduta. L'oggetto scambiato deve essere integro e funzionale in tutte le sue parti. In caso contrario l'acquirente ha il diritto di sapere se l'oggetto è viziato o danneggiato in modo tale da pregiudicarne l'uso in modo totale o parziale.
Tacere a riguardo rende annullabile il contratto di compravendita. Come conseguenza il venditore sarà tenuto a restituire in tutto o in parte la cifra versata.
Articolo 1491: Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Ecco il vantaggio di dichiarare fedelmente lo stato della cosa venduta. E' necessario esporre ogni eventuale difetto, o mostrare l'oggetto in modo tale che possa essere facilmente identificato. (mostrare un veicolo con la portiera danneggiata, ad esempio). L'acquirente deciderà in piena libertà e sulla base di tutti gli elementi a disposizione se comperare o meno il bene in oggetto.
Articolo 1492: Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
Questo è ciò che può accadere nel caso in cui la cosa venduta non possegga i requisiti di integrità dichiarati dal venditore o che si omettano uno o più vizi non facilmente individuabili dall'acquirente.
Quest'ultimo può chiedere la risoluzione del contratto, ovvero la restituzione dell'intera somma o parte di essa, a seconda delle condizioni del bene.
Nel caso in cui i vizi della cosa si manifestino solamente in un momento successivo alla consegna può ugualmente chiedere la risoluzione del contratto.
Se invece a accade qualcosa di imprevisto alla cosa consegnata o se è la mancanza di prudenza del compratore a causare il danno, il massimo che può ottenere è la riduzione del prezzo d'acquisto.
Articolo 1493: Effetti della risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
Qui è descritto in modo più diffuso cosa avviene in caso di risoluzione del contratto.
Il compratore restituisce il bene acquistato (se la cosa è possibile), il venditore deve restituire la somma di denaro maggiorata dalle spese accessorie sostenute dall'acquirente per entrare materialmente in possesso della cosa (spese postali, se lo scambio è avvenuto per corrispondenza, ad esempio).
Articolo 1494: Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
A parte il caso in cui fosse impossibile per il venditore essere a conoscenza di eventuali danni, egli è sempre tenuto a risarcire l'acquirente, anche dei danni derivanti dai vizi dell'oggetto venduto.
Articolo 1495: Termini e condizioni per l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Se non esistono accordi differenti o fra le parti in causa, o dove la legge non stabilisca diversamente, l'acquirente ha otto giorni di tempo per informare il venditore che la cosa ricevuta è viziata da un danno che ne pregiudichi o limiti l'uso. Gli otto giorni iniziano a decorrere dal momento in cui il compratore scopre il vizio, e non dal giorno in cui riceve la cosa.
Nel caso in cui sia palese il danno, o nel caso in cui il venditore lo abbia taciuto in malafede, non è necessario neanche rispettare il limite di otto giorni entro i quali dichiarare il vizio, ma si ha ugualmente un anno di tempo per far valere la garanzia.
Articolo 1497: Mancanza di qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495
Non solo nel caso dei vizi è possibile ottenere la restituzione del denaro. Anche se il venditore ha dichiarato che la cosa in oggetto possiede delle caratteristiche che in realtà non ha, rendendo di fatto vano il motivo che ha spinto l'acquirente a comprare la cosa, quest'ultimo ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto. Questo avviene però a patto che la differenza che corre tra le promesse del venditore e la reale efficienza della cosa sia apprezzabile, non trascurabile.
Ricordare cosa prescrive il Codice Civile è il modo migliore per effettuare una vendita e/o un acquisto in modo consapevole e senza rischi di alcun genere.
Questo serve ad evitare malintesi e fraintendimenti di varia natura, oltre a garantire le transazioni e a fugare ogni eventuale sospetto che può generare un mezzo di vendita molto recente, anche se già ampiamente rodato e sperimentato.
Oltre gli articoli del Codice Civile a garantire l'affidabilità di ogni singolo annuncio la nostra redazione provvederà in modo puntiglioso a vagliare la serietà di tutte le proposte.